REGIONE SICILIA
LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 03-10-2002 NORME PER L'EROGAZIONE
DEL BUONO SCUOLA ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO
ALLO STUDIO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, ELEMENTARI E SECONDARIE.
ARTICOLO
1 Finalità
1. La Regione riconosce e garantisce la libertà della
famiglia nell'educazione dei figli e il diritto allo studio
per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado,
nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 2, 30, 31
e 33 della Costituzione.
2. Al fine di favorire l'esercizio di tale libertà
la Regione promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli
di ordine
economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena
attuazione dei principi indicati al comma 1. La Regione,
inoltre, combatte, ai fini della tutela dei fanciulli e
dei giovani, ogni forma di sfruttamento minorile e giovanile
e di lavoro nero, illegale e sottopagato, utilizzando le
strutture e gli uffici periferici preposti alla prevenzione
e repressione di tali fenomeni.
3. La Regione riconosce e tutela il diritto dei fanciulli
alla crescita equilibrata della loro persona nel quadro
dei principi sanciti dagli articoli 8.33 e 8.37 della Carta
Europea dei diritti del fanciullo dell'8 luglio 1992.
4. La Regione garantisce su tutto il suo territorio il diritto
allo studio e promuove ogni condizione affinché tale
diritto possa essere esercitato da tutti i cittadini a prescindere
dal sesso, dal credo religioso, dalle opinioni politiche,
dalla razza e dalle condizioni socio-economiche.
5. La Regione riconosce il ruolo centrale del sistema nazionale
di istruzione nell'educazione e nella formazione dei cittadini
nelle diverse età, scolare e adulta.
6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati
a garantire il diritto allo studio e la qualità dell'offerta
formativa nella Regione siciliana. Tali interventi sono
integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme
regionali e statali in materia.
ARTICOLO
2 Destinatari degli interventi
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati
alle famiglie, agli studenti e agli altri soggetti che esercitano
la potestà parentale per figli a carico che frequentino
scuole dell'infanzia, di base e secondarie.
2. Accedono agli interventi previsti dalla presente legge
anche i soggetti di nazionalità straniera, quelli
ai quali sia stata
riconosciuta la condizione di apolide o di rifugiato politico
o il permesso di soggiorno, secondo gli accordi internazionali
e le vigenti disposizioni statali e comunitarie.
3. Nel caso di interventi in favore di portatori di handicap
non tutelati da nucleo familiare i contributi sono erogati
secondo le norme del codice civile.
ARTICOLO
3 Buono scuola
1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla
presente legge, l'Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione eroga in favore
dei soggetti indicati dall'articolo 2, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, un contributo annuo denominato
"buono scuola" destinato a concorrere, sino ad
un massimo del 75 per cento, e per un importo comunque non
superiore a 1.500 euro per ogni buono, alle spese di frequenza,
o per tasse e contributi disposti dalle scuole dell'infanzia,
di base e secondarie, statali e paritarie, effettivamente
sostenute per ciascun figlio durante l'anno scolastico.
2. Il contributo è pari al 90 per cento delle spese
sostenute, nei limiti dell'importo massimo stabilito al
comma 1, per la frequenza di soggetti portatori di handicap.
3. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su
proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere
della competente Commissione legislativa dell'Assemblea
regionale siciliana, sono determinati in particolare:
a) il limite di reddito per l'accesso al buono, da definire
mediante sommatoria del quoziente familiare da attribuire
a ciascuno dei componenti a carico del nucleo familiare
stesso, con maggiorazione nel caso di componente interessato
alla frequenza scolastica, e con priorità per le
situazioni di maggiore svantaggio economico;
b) la quota percentuale di copertura delle spese, da articolare,
nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1, in due
o più fasce proporzionali a corrispondenti livelli
di reddito, definiti secondo i parametri di cui alla precedente
lettera a);
c) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai
fini dell'assegnazione del buono e l'eventuale franchigia
da applicare;
d) le procedure e i termini d'inoltro delle istanze e le
modalità di erogazione dei buoni scuola;
e) le eventuali deroghe all'obbligo di frequenza presso
lo stesso istituto per l'intero anno scolastico;
f) i criteri di rappresentanza delle associazioni di cui
al comma 1 dell'articolo 4.
ARTICOLO
4 Vigilanza e controllo
1. In sede di valutazione sull'attuazione della presente
legge, l'Osservatorio regionale permanente per la dispersione
scolastica, istituito presso l'Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,
è integrato da cinque rappresentanti di associazioni
delle famiglie, scolastiche, sindacali e professionali degli
insegnanti, di rilievo nazionale presenti nel territorio
della Regione. Tra i compiti dell'Osservatorio regionale
rientra il monitoraggio dell'offerta
formativa fornita dalla scuola statale e paritaria.
2. E' istituito presso il Dipartimento pubblica istruzione
dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione un servizio con compiti ispettivi
e di vigilanza da svolgere con cadenza almeno annuale, anche
in collaborazione con gli organi dello Stato presenti nel
territorio regionale, al fine di assicurare nel comparto
scuola il rispetto della normativa regionale o statale in
materia di diritto allo studio, parità scolastica
ed erogazione del buono scuola.
3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione presenta alla Commissione legislativa
competente dell'Assemblea regionale siciliana, a conclusione
di ogni anno scolastico, una relazione sull'attività
di vigilanza e sui dati di applicazione della presente legge.
ARTICOLO
5 Decorrenza degli interventi
1. Gli interventi previsti dalla presente legge e coordinati
con il decreto del Presidente della Regione, di cui al comma
3
dell'articolo 3, sono attuati a partire dall'anno scolastico
2002-2003.
ARTICOLO
6 Interventi per il diritto allo studio
1. La Regione siciliana, in collaborazione con gli Enti
locali, con le Autonomie scolastiche e con le organizzazioni
no profit del settore, promuove interventi volti a rendere
effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti
i gradi del sistema scolastico e formativo.
2. Ad integrazione degli interventi già previsti
dalla vigente legislazione regionale e statale in materia
di libri di testo;
sussidi didattici; borse di studio; scambi culturali e viaggi
d'istruzione; educazione permanente e legalità; servizi
di ristorazione e trasporti; obbligo scolastico e formativo,
il Presidente della Regione, con decreto adottato su proposta
dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione, previo parere della competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana,
individua l'importo e le modalità di erogazione,
attraverso le istituzioni scolastiche statali, di un assegno
una tantum da destinare in favore delle famiglie e degli
altri soggetti indicati all'articolo 2, in condizione di
disagio economico.
3. Il reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno
una tantum è determinato dal decreto del Presidente
della Regione di cui al comma 3 dell'articolo 3.
4. L'importo dell'assegno non può superare l'ammontare
di 750 euro e, in caso di più soggetti appartenenti
allo stesso nucleo familiare che frequentino scuole statali
di ogni ordine e grado, non può superare l'ammontare
di 500 euro per ciascun soggetto.
ARTICOLO
7 Tassa rifiuti solidi urbani. Annualità pregresse
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere
contributi alle istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado della Sicilia per il pagamento della tassa
rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo fino all'anno 2000.
ARTICOLO
8 Modifiche di norma e proroga di termini
1. Il comma 36 dell'articolo 56 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6 è così sostituito:
"36. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale
24 febbraio 2000, n. 6 è così modificato:
Le norme di cui al presente articolo entrano in vigore a
decorrere dal 1° ottobre 2002, con esclusione delle
disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 che
entreranno in vigore alla data del 1° ottobre 2004.
Nella fase transitoria l'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione continua
a svolgere i compiti e le funzioni per
l'organizzazione della rete scolastica, sulla base delle
proposte formulate dai dirigenti degli uffici scolastici
periferici del Ministero della pubblica istruzione, previo
parere dei consigli scolastici provinciali, sentite le associazioni
dei dirigenti scolastici".
ARTICOLO
9 Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie
superiori
1. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973,
n. 24, sono sostituiti dal seguente:
"Art. 1. - 1. La Regione siciliana garantisce attraverso
i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola
dell'obbligo e delle scuole medie superiori che si recano
presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali
o paritarie qualora non esista nel comune di residenza la
corrispondente scuola pubblica.
2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1 gli alunni
che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza
scolastica presso scuole paritarie.
3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti
la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto
gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi
pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati,
mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante
servizio affidato a terzi.
4. In alternativa, ove tale scelta risulti economicamente
più vantaggiosa o funzionale, il sindaco eroga agli
interessati, che sceglieranno autonomamente le modalità
di trasporto, un contributo pari al costo dell'abbonamento
per il servizio pubblico di linea.
5. Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato
al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea
per la
scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo
studente sceglie una scuola più lontana.
6. Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto
per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta
una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non
ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso.
Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali
o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno
scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso
del trasporto sono ridotti proporzionalmente.
7. Per l'anno 2002 continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale
17 marzo 2000, n. 8".
ARTICOLO
10 Ulteriore contributo per l'acquisto dei libri di testo
per gli alunni della scuola media inferiore
1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003 è erogato
nei limiti dell'attuale stanziamento di bilancio a favore
dei soggetti individuati dall'articolo 2 per la frequenza
della prima, seconda e terza classe della scuola media inferiore,
un contributo aggiuntivo pari al 30 per cento di quello
spettante ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale
31 dicembre 1985, n. 57.
2. Il contributo è erogato a favore dei soggetti
medesimi il cui indicatore della situazione economica equivalente
per l'anno 2001 non sia superiore a euro 14.177,25. Negli
anni scolastici successivi si farà riferimento all'anno
fiscale immediatamente precedente. L'indicatore della situazione
economica equivalente è determinato con le modalità
previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001.
ARTICOLO
11 Museo interdisciplinare
1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio
1991, n. 17 è aggiunta la seguente lettera:
e) Museo regionale di storia naturale e mostra permanente
del carretto siciliano di Terrasini.
2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 15 maggio
1991, n. 17 è abrogata la lettera l).
ARTICOLO
12 Stamperia regionale Braille
1. Gli avanzi di amministrazione discendenti dai contributi
per gli anni 1998, 1999 e 2000 di cui alla legge regionale
30
dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni,
concessi all'Unione Italiana Ciechi per il funzionamento
della stamperia regionale Braille, possono essere utilizzati
per acquisto di immobili, lavori di riattamento, ristrutturazione
e manutenzione straordinaria anche degli immobili di proprietà
dell'Unione Italiana Ciechi ed utilizzati esclusivamente
per l'attività ed il funzionamento della stamperia
regionale Braille.
2. Gli immobili, eventualmente già acquistati o da
acquistare con tali fondi, restano comunque acquisiti al
patrimonio della Regione siciliana e sono concessi in uso
gratuito all'Unione Italiana Ciechi per le finalità
connesse al funzionamento della stamperia regionale Braille.
ARTICOLO
13 Ulteriori finanziamenti per le scuole materne ed elementari
1. Per l'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi
per il mantenimento delle scuole materne non statali è
autorizzata per l'anno 2002 l'ulteriore spesa di 2.221 migliaia
di euro da iscrivere all'U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373701).
All'onere di cui al presente comma si provvede con parte
delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo
215704 - accantonamento 1015 del bilancio della Regione
per l'esercizio finanziario medesimo.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 sono
introdotte le seguenti variazioni:
- U.P.B. 9.2.1.1.2 (capitolo 372514) + 130 migliaia di euro;
- U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373702) + 4.127 migliaia di
euro.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con parte delle
disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704
-
accantonamento 1015 del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario medesimo.
ARTICOLO
14 Norma finanziaria (omissis).
ARTICOLO
15
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione. |